Di AI Act abbiamo scritto spesso: la scadenza del 2 agosto 2026 sui sistemi ad alto rischio, il rinvio al 2027 di buona parte di quegli obblighi, la legge italiana 132/2025. C'è però un pezzo dell'AI Act che il rinvio non ha toccato e che riguarda molte più aziende dell'"alto rischio": gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50. Quelli scattano il 2 agosto 2026, punto.
La ragione per cui contano così tanto è semplice: mentre l'alto rischio riguarda pochi sistemi specifici (recruiting, credito, biometria…), la trasparenza riguarda tre cose diffusissime — i chatbot, i contenuti generati con l'AI, i deepfake. Se hai un assistente virtuale sul sito, se il marketing genera immagini o testi con strumenti AI, se produci audio o video sintetici, sei dentro. Vediamo esattamente cosa cambia.
1. I chatbot devono dichiararsi
Primo obbligo, il più immediato: chi fornisce un sistema di AI che interagisce con le persone — un chatbot, un assistente vocale, un agente conversazionale — deve fare in modo che l'utente sappia di stare parlando con una macchina. Salvo che sia ovvio "per una persona ragionevolmente informata".
In pratica: la finestra di chat sul tuo sito deve chiarire, all'avvio o in modo visibile, che dall'altra parte c'è un'AI e non un operatore umano. Non serve un pop-up legale da tre schermate — serve un'indicazione chiara e non nascosta. Molti chatbot lo fanno già per buona educazione; dal 2 agosto 2026 non è più educazione, è obbligo.
2. I contenuti generati dall'AI vanno marcati
Secondo obbligo, sul lato di chi produce contenuti sintetici. Chi fornisce sistemi che generano testo, audio, immagini o video deve marcarli in un formato leggibile dalle macchine e riconoscibile come "generato o manipolato artificialmente". È il tema del watermarking: marcatori digitali, idealmente invisibili all'occhio ma rilevabili da un software, che resistano a operazioni comuni come compressione o ritaglio.
Qui c'è una distinzione importante di ruoli, la stessa provider/deployer che abbiamo già spiegato:
- Il provider del modello (chi sviluppa il sistema generativo) deve implementare la marcatura tecnica a monte.
- Tu che usi lo strumento (deployer) hai obblighi di disclosure quando pubblichi certi contenuti — vedi i due punti sotto.
Per la marcatura tecnica c'è una boccata d'ossigeno: a seguito del Digital Omnibus, l'obbligo di watermarking machine-readable non scatta il 2 agosto ma ha un periodo di adeguamento fino al 2 dicembre 2026, valido sia per i sistemi già sul mercato sia per quelli nuovi. Il 25 giugno 2026 la Commissione ha inoltre pubblicato un Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti, che indica come implementarla in concreto.
3. I deepfake vanno dichiarati
Se usi l'AI per produrre un deepfake — un'immagine, un audio o un video che ritrae persone o eventi in modo realistico ma artificiale — devi dichiarare che il contenuto è generato artificialmente. Vale per marketing, comunicazione, formazione: quel video "col testimonial che non è mai stato in sala posa" va etichettato.
Eccezione rilevante: le opere manifestamente artistiche, creative o satiriche, dove basta un avviso che non intralci la fruizione. Ma "manifestamente artistico" è un'asticella alta: un video promozionale realistico non ci rientra.
4. I testi su temi di interesse pubblico
Chi pubblica testo generato dall'AI per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiararlo — a meno che il contenuto sia passato per una revisione editoriale umana con una persona che se ne assume la responsabilità. È la clausola che riguarda editori, testate, ma anche aziende che pubblicano contenuti informativi generati in serie.
Nota il meccanismo: la supervisione umana documentata ti esenta dalla disclosure. È lo stesso principio dell'antropocentrismo della legge 132/2025: se un umano rivede e firma, cambia tutto. Se pubblichi a macchina senza controllo, devi dichiararlo.
5. Il riconoscimento delle emozioni
Chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare preventivamente le persone esposte. Ricordiamo che il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro è già vietato dal febbraio 2025: qui si parla degli usi residui ancora leciti, per i quali serve comunque l'informativa preventiva.
6. Le eccezioni (leggile bene)
Gli obblighi dell'art. 50 hanno eccezioni precise. Non trattarle come scappatoie: sono strette.
- Usi autorizzati per law enforcement (non riguarda le imprese private).
- Revisione editoriale umana con assunzione di responsabilità (per i testi di interesse pubblico).
- Opere manifestamente artistiche, creative, satiriche, con avviso adeguato.
- Impraticabilità tecnica della marcatura — ma va documentata, non dichiarata a parole.
7. Le sanzioni
La violazione degli obblighi di trasparenza rientra nella fascia sanzionatoria degli obblighi diversi dalle pratiche vietate: fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo, il maggiore dei due. Con la proporzionalità prevista per PMI e startup, come per gli altri obblighi dell'AI Act. Non è la fascia più alta (quella, al 7%, è per le pratiche vietate), ma non è nemmeno una multa simbolica.
"Il chatbot sul nostro sito aveva un nome e una faccia da persona: lo avevamo fatto apposta, sembrava più caldo. Ci siamo resi conto che, dopo agosto, quella scelta ci mette in violazione. Bastava una riga: 'Sono l'assistente virtuale di…'." — Responsabile marketing di una PMI di servizi, giugno 2026.
Il nostro taglio: la trasparenza si applica dove controlli il sistema
C'è un filo che lega tutti questi obblighi: per rispettarli devi poter intervenire sul sistema AI — aggiungere la dichiarazione al chatbot, applicare la marcatura ai contenuti, tenere traccia di cosa è stato generato e quando. È molto più facile quando l'AI gira su infrastruttura che governi.
Un chatbot costruito su Celeris o Nexus dichiara la propria natura AI perché sei tu a configurarlo, non un fornitore che decide per te. Un firewall AI come Vigil vede gli output dei sistemi e può applicare o verificare marcature e disclosure in modo centralizzato. E tenere i log delle generazioni sotto il tuo controllo significa poter dimostrare — a un cliente o a un'autorità — cosa ha prodotto la tua AI. Se il chatbot vive dentro un servizio esterno di cui non tocchi la configurazione, ogni adeguamento dipende da quando (e se) il fornitore lo implementa.
Cosa fare prima di agosto
- Chatbot. Verifica che ogni assistente conversazionale dichiari di essere un'AI, in modo visibile. È l'intervento più veloce e più urgente.
- Contenuti generati. Mappa dove usi l'AI per produrre testo/immagini/audio/video pubblicati. Prepara la disclosure per deepfake e testi di interesse pubblico.
- Watermarking. Per la marcatura tecnica hai tempo fino al 2 dicembre 2026: verifica che gli strumenti che usi la supportino, o pianifica come aggiungerla.
- Revisione umana. Dove pubblichi contenuti informativi, formalizza il passaggio di revisione editoriale: ti esenta dalla disclosure e ti mette in regola con la legge 132/2025.
La trasparenza è, tra tutti i pezzi dell'AI Act, quello con il miglior rapporto tra semplicità e ampiezza: gli interventi sono spesso banali (una riga nel chatbot, un'etichetta sul contenuto), ma riguardano quasi ogni azienda che usa l'AI in modo visibile verso l'esterno. È anche il pezzo che i tuoi clienti vedono: dichiarare con onestà quando c'è un'AI di mezzo non è solo compliance, è fiducia. E la fiducia, nel 2026, è un vantaggio competitivo.


